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December 16, 2024La scissione mediante scorporo, introdotta nell’art. 2506.1 del codice civile dal D.Lgs. 19/2023, è una fattispecie molto interessante nel campo delle operazioni straordinarie sulla quale però vi è in fase di discussione in parlamento la corrispondente valenza ai fini fiscali con l’intento di allineare le leggi italiane alle normative comunitarie.
Con il DLgs. 2.3.2023 n. 19 è stata introdotta nel nostro ordinamento la c.d. scissione mediante scorporo (art. 2506.1 c.c.), consistente nell’attribuzione di parte del patrimonio della scindenda ad una o più New-Co e la contestuale assegnazione delle quote/azioni emesse da quest’ultima non già ai soci della scindenda, bensì alla stessa società scissa, continuando la propria attività, così rappresentando una modalità alternativa al conferimento per trasferire attività e passività in favore di società neocostituite.
La scissione mediante scorporo, disciplinata dal nuovo art. 2506.1 c.c., introdotto dal D.Lgs. 19/2023 ha recepito la Direttiva UE 2019/2121 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.
Questo consente di realizzare il trasferimento di parte del patrimonio della scissa (quindi anche le partecipazioni) a una o più società di nuova costituzione, con la particolarità che le azioni/quote di quest’ultima vengono assegnate alla stessa società scissa invece che ai suoi soci, “continuando la propria attività”.
L’analisi della norma introdotta consente di individuare gli elementi tipici di tale particolare forma di scissione:
- L’assegnazione parziale del patrimonio della scissa a una o più società beneficiaria/e di nuova costituzione;
- L’assegnazione delle quote/azioni nella beneficiaria direttamente alla società scissa (e non ai soci di quest’ultima);
- La continuazione dell’attività della società scissa.
Si sottolinea che, stando all’art. 2506.1, qualora una società scorporasse una parte del proprio patrimonio in favore di una o più società preesistenti, acquisendone le relative partecipazioni, ci si troverebbe al di fuori della fattispecie della scissione tramite scorporo.
Il 30 aprile 2024 è stato approvato lo schema di decreto nr. 21 che, all’art. 17, ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina fiscale della scissione mediante scorporo, integrando quanto previsto dall’art. 173 del Tuir, a far data dalle scissioni effettuate nel periodo in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, quindi, verosimilmente ed auspicabilmente, dal 2024 (ma fino all’approvazione ed emanazione del D.Lgs finale il tutto è ovviamente soggetto a modifiche).
In coerenza con il principio di neutralità fiscale della scissione di cui all’art. 173 del TUIR, si afferma la continuità dei valori fiscali; in tal senso, è previsto che alle partecipazioni ricevute dalla scissa sia attribuito il medesimo valore fiscale dei beni trasferiti alla beneficiaria e, simmetricamente, le attività e passività oggetto di scorporo assumono in capo alle società beneficiarie il valore fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo alla società scissa.
Per quanto riguarda gli altri attributi fiscali delle partecipazioni ricevute dalla scissa, è stabilito che, come per i conferimenti, se lo scorporo ha a oggetto un’azienda le partecipazioni ricevute dalla società scissa si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritte le attività e passività dell’azienda scorporata ed ereditano l’anzianità di possesso della medesima azienda e la caratteristica di iscrizione tra le immobilizzazione ai fini della PEX – Art 87 Tuir.
La scelta tra “scorporo” e “conferimento” non dovrebbe dare luogo a fenomeni di abuso ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000, poiché tali operazioni appaiono entrambe fisiologicamente idonee a consentire il trasferimento degli asset in una società avente causa neocostituita e interamente partecipata dal soggetto dante causa.
La scelta operata dal contribuente a favore dello scorporo, infatti, dovrebbe ricadere nell’ambito di applicazione del co. 4 dell’art. 10-bis, secondo cui resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale, ma poste dall’ordinamento tributario su un piano di pari dignità.
Il valore fiscale della partecipazione assegnata alla scissa a seguito dello scorporo dovrebbe determinarsi applicando i criteri contenuti nell’art. 176 comma 1 del TUIR e, cioè, trasferendo sulla partecipazione emessa dalla beneficiaria il valore fiscale della quota di patrimonio netto a essa attribuito.
Nel caso dello scorporo, infatti, si crea ex novo il valore fiscale della partecipazione detenuta nella beneficiaria, che dovrebbe coincidere con quello attribuibile alla quota del patrimonio netto scorporato, in linea con la neutralità dell’operazione (non rendendosi invece applicabile il criterio dei valori correnti, valido solamente per la ripartizione tra scissa e beneficiaria della partecipazione precedentemente posseduta nella scissa, cfr. ris. N. 52/2015 e risposte a interpello nn. 811/2021 e 503/2022).
Fino all’approvazione definitiva delle proposte di modifica dell’art. 173 del Tuir con l’introduzione dei commi 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, che contiene la disciplina fiscale ai fini IRES delle operazioni di scissione, vi è una oggettiva incertezza.
Gli ambiti normati del novellato art. 173 del TUIR, sarebbero quattro ed attengono:
- il regime fiscale dei beni attribuiti post scissione sia in capo alla scissa che in capo alla beneficiaria e le modalità di ripartizione dell’attivo e del passivo;
- il regime fiscale delle riserve sia in capo alla scissa che in capo alla beneficiaria;
- il trattamento fiscale in caso di scissa non residente;
- la rilevanza (o meno) ai fini del c.d. abuso del diritto delle successive operazioni sulle partecipazioni della scissa.
Nodo importante è che, coerentemente con il principio di neutralità fiscale dell’art. 173, lo schema di decreto afferma la continuità dei valori fiscali.
Il 14 ottobre 2024 il decreto contenente la novazione è stato trasmesso alle Camere.